Regole per il calcolo della tariffa

A decorrere dal 1° gennaio 2014 è in vigore la TARI - Tassa sui rifiuti - prevista dall’art. 1, commi dal 639 e seguenti, della legge n. 147 del 27 dicembre 2013. Il tributo è destinato a finanziare integralmente i costi del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti.

Il presupposto della TARI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produzione rifiuti urbani.

La base imponibile del tributo è la superficie calpestabile.

La tassa è composta, sulla base dei criteri previsti dal DPR 158/1999 e successive modifiche ed integrazioni, da una quota fissa (TF), determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare ai costi di spazzamento e lavaggio delle strade e piazze pubbliche, ai costi amministrativi e di gestione, ai costi per gli investimenti e ai relativi ammortamenti, e da una quota variabile (TV), rapportata alle quantità di rifiuti conferiti e al servizio fornito.

Le tariffe sono articolate, inoltre, per le fasce di utenza domestica e non domestica, alle quali sono applicati i coefficienti Ka, Kb, Kc e Kd previsti dall’allegato 1 al D.P.R. 158/1999.

Per le utenze domestiche, la tariffa varia in ragione della superficie dell’immobile ed è graduata a seconda del numero degli occupanti l’immobile. Per le utenze domestiche condotte da persone fisiche che via hanno stabilito la propria residenza anagrafica, il numero degli occupanti è quello del nucleo familiare risultante all’Anagrafe del Comune. Devono comunque essere dichiarate anche le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico e dimorano nella stessa unità immobiliare.

Per le utenze non domestiche, la tariffa varia in ragione della superficie dei locali e si distingue a seconda della tipologia di attività economica svolta, secondo le categorie previste dal D.P.R. 158/1999.

Le tariffe annuali vengono stabilite con deliberazione di Consiglio Comunale che approva  il Piano Finanziario del servizio ed il relativo Piano Tariffario per l’anno in corso.

All’importo del tributo netto destinato al Comune, occorre infine aggiungere il Tributo per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell’ambiente (TEFA) di cui all’articolo 19 D.lgs. del 30 dicembre 1992 n. 504 pari al 5% della tassa comunale.

Esempio di calcolo:  (tariffe 2020)

Utenza domestica: abitazione  di 100 mq.  occupata da 2 componenti per tutto l’anno  

Tariffa fissa: € 042269/mq                 

Tariffa variabile: € 72,35271/anno

€ 42,27 + € 72,35 = € 114,62

TEFA = € 114,62 x 5% = 5,73

Totale = (€ 114,62 + € 5,73) = € 120,35 arrotondato 120,00

Utenza non domestica: negozio di abbigliamento di 50 mq. occupato per tutto l’anno  

Tariffa fissa: € 1,56508 /mq                

Tariffa variabile: 2,29931 /mq

(1,56508 x 50) + (2,29931 x 50) = € 78,25 + € 114,97 = € 193,22

TEFA = € 193,22 x 5% = € 9,66

Totale = (€ 193,22 + € 9,66) = € 202,88 arrotondato 203,00 

Eventuali riduzioni

Il regolamento comunale per l’applicazione della tassa sui rifiuti (TARI), approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 13 del 22.05.2014, modificato con deliberazione n. 13 del 20.07.2015, n. 41 del 16.12.2019, n. 29 del 30.06.2021 e n. 16 del 07.04.2022 prevede le seguenti forme di riduzione:

Riduzioni utenze domestiche

  • abitazione tenuta a disposizione (uso limitato e discontinuo): riduzione del 50% parte variabile della tariffa;
  • abitazione occupata da soggetti residenti all’estero: riduzione del 50% parte variabile della tariffa;
  • utenze domestiche che effettuano il compostaggio: riduzione del 30% parte variabile della tariffa.

Riduzioni utenze non domestiche

  • superfici aree scoperte operative: considerate al 50%;
  • riduzione della quota variabile della  tariffa  per i produttori che dimostrino di avere avviato al riciclo detta tipologia di rifiuti: riduzione proporzionale alla quantità di rifiuti avviati al riciclo;
  • riduzione del totale della parte variabile della tassa in caso di uscita dal servizio pubblico

Per usufruire delle citate agevolazioni, gli aventi diritto devono presentare apposita istanza entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello per il quale è richiesta la riduzione.

Nel caso specifico di uscita dal servizio pubblico, le utenze non domestiche devono darne comunicazione preventiva entro il 30 giugno di ciascun anno con effetti dal 1^ gennaio dell'anno successivo.

Atti di approvazione delle tariffe

Le tariffe TARI 2023 sono state approvate con la deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 del 27.04.2023 avente per oggetto "Piano economico finanziario (PEF) 2022 – 2025 per l’applicazione della tassa sui rifiuti (TARI) – Revisione infra periodo anno 2023”

Regolamento TARI

Il Regolamento in materia di Tassa Rifiuti è stato approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 13 del 22.05.2014, modificato con deliberazione n. 13 del 20.07.2015, con deliberazione n. 41 del 16.12.2019, n. 29 del 30.06.2021, n. 16 del 07.04.2022 e n. 9 del 27.04.2023

Modalità di pagamento

Il Comune provvede all'invio ai contribuenti di un apposito avviso di pagamento, con annessi i modelli F24 precompilati. 
I modelli F24 sono pagabili presso tutti gli sportelli bancari e postali in modo completamente gratuito.
Il pagamento può essere effettuato anche con modello F24 on-line per i titolari di c/c abilitati al servizio di home banking.
Si prega di verificare con attenzione l'inserimento corretto dei dati anagrafici, del codice fiscale e del codice catastale  del Comune F078 (Meda) presenti nell'F24 al fine di evitare errati versamenti. 

I contribuenti possono scegliere, inoltre, la domiciliazione bancaria della TARI. L’Amministrazione comunale, con deliberazione di Giunta comunale n. 98 del 22/05/2023, ha stabilito una riduzione del 15% dell’importo della TARI per i contribuenti che aderiscono all’addebito in conto della tassa sui rifiuti e un tetto massimo di 250,00 euro per le utenze non domestiche.

Per attivare l’addebito in conto occorre presentare apposito modello di  Autorizzazione permanente di addebito su conto corrente .

Se la richiesta di domiciliazione è presentata entro il 30 giugno, la stessa avrà efficacia già dal pagamento della TARI dell’anno in corso. Diversamente, in caso di presentazione in data successiva al 30 giugno, la domiciliazione decorrerà dall’annualità successiva.

Scadenza dei pagamenti

La scadenza e il numero delle rate sono stabiliti annualmente con la deliberazione di approvazione del Piano Economico Finanziario (PEF) del servizio di gestione dei rifiuti urbani.
 
Per l'anno 2023 la deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 del 27.04.2023 ha stabilito che il versamento della TARI venga effettuato in 2 rate con le seguenti scadenze:
 
- 31 ottobre 2023       1^ rata
- 02 dicembre 2023    2^ rata
 

Informazioni per omesso pagamento

In caso di ritardato, omesso o parziale versamento dell'importo richiesto alle scadenze previste, il Comune provvede alla notifica mediante servizio postale, attraverso raccomandata con ricevuta di ritorno, di un sollecito di pagamento, contenente le somme da versare in un unica soluzione entro il termine ivi indicato.
 
In mancanza del versamento entro il termine stabilito, procede alla notifica dell'avviso di accertamento con irrogazione delle sanzioni pari al 30% previste dall'art. 1, comma  395, della Legge n. 147/2013 e l'applicazione degli interessi.

Segnalazioni errori importi

Nel caso in cui, nella determinazione degli importi addebitati, il contribuente riscontrasse che i dati utilizzati ai fini della commisurazione della tariffa non fossero corrispondenti alla situazione attuale (a seguito variazioni relative all'utente o alle caratteristiche dell'utenza), è invitato a presentare idonea dichiarazione utilizzando i modelli  scaricabili dalla apposita sezione dedicata in Sportello Telematico Polifunzionale.
 
Nella stessa sezione è reperibile il modulo di istanza di rimborso, da utilizzare nell'eventualità si fosse proceduto ad un versamento non dovuto o in eccesso rispetto all'importo dovuto. La richiesta di rimborso dovrà essere presentata entro il termine di cinque anni.
 
 

Documenti di riscossione online

In caso di mancato ricevimento dell'avviso di pagamento è possibile richiedere una copia dello stesso all'Ufficio Tributi inviando una email al seguente indirizzo di posta elettronica: tributi@comune.meda.mb.it

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